Art. 4.
(Norma transitoria).

      1. Le società che godono di affidamenti diretti possono partecipare, per un periodo limitato a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente

 

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legge, ad attività fuori dei propri ambiti amministrativi e territoriali.
      2. Il periodo transitorio di ventiquattro mesi previsto dal comma 1 può essere prorogato alle seguenti condizioni e in misura non superiore a un anno:

          a) qualora entro il periodo di ventiquattro mesi il gestore del servizio serva un'utenza superiore a due volte quella servita nel biennio precedente;

          b) qualora entro il periodo di ventiquattro mesi le azioni della società siano quotate in borsa, ovvero nel caso in cui entro la stessa data il capitale di minoranza della società sia partecipato da uno o più imprenditori privati del settore scelti attraverso procedura concorsuale;

          c) qualora l'ente locale perda la partecipazione di controllo della società cedendola agli operatori privati scelti attraverso procedura concorsuale.

      3. I periodi di proroga previsti dal comma 2, lettere a), b) e c), possono essere cumulati.